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COMPRAVENDITE E MUTUI
Cari lettori nel primo semestre 2011 il settore immobiliare sembra uscito dal lungo letargo degli ultimi 2 anni. Certo la situazione compravendita resta comunque ai minimi storici, il consiglio che posso darvi resta sempre quello di una prima informazione sommaria sul capitale che le banche riescono ad erogarvi, cosicché riuscirete ad avere le idee più chiare sull’immobile che vi potete permettere ed evitare fastidiosi pomeriggi alla ricerca di qualcosa che purtroppo non esiste. Ricordate appunto che l’immobile con tutte le caratteristiche adatte alle vostre esigenze resta sempre difficile da trovare ed inoltre focalizzate le vostre scelte guardando i siti di tutte le agenzie immobiliari della zona oppure i vari portali dove troverete vasta scelta e tutti i dettagli su qualsiasi immobile. Sono sempre a vostra completa disposizione per qualunque chiarimento sia telefonico che via mail e ricevo tutti i giorni anche il sabato. I prezzi degli immobili si sono abbassati non aspettate ancora ed investite perché la locazione che voi pagate non vi trasferisce la proprietà dell’immobile in cui risiedete.
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA – CESSIONE DEL FABBRICATO
Per semplificare la procedura di trasferimento immobiliare non è più necessario presentare per tutti gli atti di trasferimento (non solo le compravendite), entro 48 ore, la dichiarazione di Pubblica Sicurezza, essendo questa assorbita dalla registrazione dell’atto traslativo.
Resta comunque fermo l’obbligo di denuncia in caso di cessione in proprietà o in godimento di immobili, sia rustici che urbani, a favore di stranieri o apolidi. La norma è analoga a quella contenuta nel d.lgs. 23/2011 che all’art. 3, co. 3 prevede in caso di opzione per la c.d. cedolare secca, per il pagamento delle imposte sui redditi sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, la registrazione del contratto assorbe gli obblighi di comunicazione incluso quello di denuncia alla
autorità di pubblica sicurezza. Nulla è chiarito per le consegne anticipate fatte in forza di accordi in sede di preliminare posto che la compravendita seguirà lo stesso; la norma peraltro fa riferimento alla registrazione di contratti aventi ad oggetto “trasferimento”: a scopo cautelativo si consiglia quindi di effettuare la comunicazione.